Cronaca Siracusa 3 min

Debiti con lo Stato e blocco dei conti bancari per 60 giorni, cosa c’è di vero

9 Gennaio 2026
Renato

Nelle ultime settimane sui social rimbalza con insistenza l’allarme di un presunto «blocco automatico dei conti correnti per 60 giorni», descritto come una novità improvvisa e generalizzata. In realtà si tratta di una rappresentazione distorta fatta attraverso video o post sulla Rete di una procedura che esiste da anni, regolata dalla legge e applicata solo in presenza di precise condizioni. Quindi nessun «blocco improvviso» e nessuna misura straordinaria: il pignoramento dei conti per 60 giorni è una procedura che è anche accompagnata da tutele e strumenti che consentono ai contribuenti di evitare o interrompere l’azione esecutiva.

Intanto è bene chiarire che la misura cui alcuni video fanno riferimento non riguarda l’Agenzia delle Entrate, ma l’Agenzia delle entrate-Riscossione, ed è una delle azioni esecutive previste dall’ordinamento per il recupero dei crediti vantati dagli enti pubblici. In particolare, rientra nella procedura di pignoramento dei crediti verso terzi disciplinata dall’articolo 72-bis del Dpr 602 del 1973.

Quando può scattare il pignoramento del conto

Il pignoramento dei crediti verso terzi può essere avviato solo in presenza di un debito iscritto a ruolo, scaduto, non pagato e non oggetto di rateizzazione o di annullamento. Non si tratta quindi di un provvedimento automatico o indiscriminato, ma dell’ultimo passaggio di un percorso che presuppone atti notificati e il mancato adempimento da parte del debitore. La procedura può riguardare anche le somme depositate sui conti correnti di cittadini, imprese e professionisti. In questo caso, l’Agente della riscossione notifica un atto con cui ordina al «terzo», che come vedremo successivamente è la banca, di versare direttamente le somme dovute entro 60 giorni, fino a concorrenza del debito.

Il ruolo delle banche e il limite dei 60 giorni

Il «terzo» è l’istituto di credito, che per 60 giorni assume il ruolo di custode delle somme presenti sui conti intestati al debitore, nei limiti dell’importo pignorato. Durante questo periodo le somme non vengono prelevate dall’Agente della riscossione, ma semplicemente vincolate. Attenzione: la legge non consente all’Agente della riscossione di conoscere in anticipo l’effettiva disponibilità dei fondi presenti sui conti del debitore. Ecco perché il pignoramento può essere notificato a più istituti di credito.

Le tutele per i contribuenti

La normativa prevede, comunque, importanti garanzie. In particolare, il blocco non può riguardare l’ultimo stipendio o salario accreditato sul conto corrente, che resta sempre nella disponibilità del debitore per le esigenze quotidiane. È, inoltre, possibile presentare opposizione davanti al giudice delle esecuzioni, secondo le regole previste dall’ordinamento.

La rateizzazione come alternativa

Per evitare l’avvio di procedure cautelari ed esecutive, il contribuente ha sempre la possibilità di chiedere la rateizzazione del debito. Per importi fino a 120 mila euro, la dilazione viene concessa senza necessità di documentazione e può arrivare fino a 84 rate mensili, pari a sette anni. Per importi superiori o per piani più lunghi è invece richiesta la dimostrazione di una temporanea difficoltà economico-finanziaria. Dal momento della presentazione della domanda e finché si resta in regola con i pagamenti, non possono essere attivate nuove procedure di recupero. Con il versamento della prima rata, inoltre, si estinguono anche le azioni esecutive già avviate, salvo casi specifici previsti dalla legge.

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