Un capitolo della maxi operazione «Ianus», che nel marzo scorso permise alla Polizia di eseguire 55 misure cautelari, approda davanti alla Corte Costituzionale e genera la declaratoria di incostituzionalità di una parte — il secondo comma — dell’articolo 34 del codice di procedura penale. Ma andiamo con ordine. L’indagine fece luce sui traffici attribuiti a un gruppo di persone tra Gela e altri centri dell’isola. Alcuni di loro vennero identificati quali vicini al clan Rinzivillo. Nel corso dell’operazione venne anche sequestrata una villa con piscina. Il caso giuridico riguarda nello specifico la posizione di un indagato.
I fatti.
La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimo il comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale nella parte in cui non stabilisce l’incompatibilità a svolgere le funzioni di Giudice dell’udienza preliminare per il magistrato che, quale componente del tribunale chiamato a decidere sull’appello contro l’ordinanza applicativa di una misura cautelare personale nei confronti dell’indagato o dell’imputato, si sia già pronunciato su profili non meramente formali di tale ordinanza. La decisione è arrivata dopo un’eccezione sollevata dall’avvocato Gaspare Lombardo, del foro di Agrigento . Nel febbraio 2024 il legale, difensore di Gioacchino Giorgio, uno degli indagati, aveva fatto una dichiarazione di ricusazione. Al centro della contestazione, la posizione del giudice dell’udienza preliminare. Secondo l’avvocato Lombardo, non avrebbe potuto decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio poiché si era già espresso in precedenza sulla libertà personale dello stesso imputato. Il giudice aveva fatto parte del collegio del tribunale del Riesame che aveva confermato la custodia in carcere dell’indagato, valutando non solo aspetti formali, ma entrando nel merito dei “gravi indizi di colpevolezza”. L’udienza preliminare è un momento di “giudizio” dove il magistrato deve compiere una “ragionevole previsione di condanna”. Per questo motivo, se un giudice ha già studiato il fascicolo per decidere su una misura cautelare, la sua imparzialità è compromessa dalla cosiddetta “forza della prevenzione”: la tendenza, cioè, a confermare una valutazione già espressa. I giudici costituzionali (presidente Amoroso, relatore Patroni Griffi) hanno quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2 dell’articolo 34 del codice di procedura penale.
L’articolo Gela, incompatibili le funzioni di Gup e Riesame che dispone misura cautelare proviene da Today 24.