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Il Tfn: “Scaduti i termini per impugnare iscrizione e tesseramenti del Messina”

21 Maggio 2026
Stefano Alaimo

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale ha pubblicato, in un documento di nove pagine, le motivazioni per cui è stato dichiarato inammissibile il ricorso contro l’Acr Messina. A promuoverlo la Reggina, che aveva già incassato due bocciature, fra il 2 e il 7 maggio 2026, quando il Tfn rigettò con decreto monocratico due istanze cautelari di sospensione del campionato, tanto che si sono disputati regolarmente i play-out salvezza.

FigcIl logo della Federcalcio sull’ingresso di via Campania

Le società Città di Acireale 1946 e Sancataldese Calcio 1945, costituendosi quali contro-interessate, hanno richiesto l’accertamento della nullità radicale e insanabile degli atti compiuti dall’allora Presidente dell’A.c.r. Messina s.r.l. Stefano Alaimo, colpito da inibizione di dieci mesi con decisione del Tfn del 29 maggio 2025. “Tale inibizione avrebbe privato il dirigente di ogni capacità sportiva, rendendo giuridicamente inesistenti – e non semplicemente irregolari – tutti gli atti da lui posti in essere, inclusi l’iscrizione al campionato e i tesseramenti dei calciatori”. 

A sostegno del Messina si sono costituiti l’Enna, opponendosi a “un pregiudizio sportivo ed economico di eccezionale gravità, poiché essa è la società che ha conseguito il maggior numero di punti contro il Messina (quattro complessivi), con la conseguenza che la modifica retroattiva della classifica la farebbe precipitare dalla posizione di sicurezza alla zona play-out”, e la Ssdrl Savoia 1908 Football Club, quale contro-interessata, che “ha evidenziato un interesse diretto e qualificato alla stabilità della classifica finale del Girone I della Serie D 2025/2026, avendo conseguito sul campo il primo posto”. 

Procura FederaleI componenti della Procura Federale in aula

Pubblichiamo gli stralci principali delle motivazioni. Il Tfn sottolinea che “la ricorrente e le due società costituitesi in adesione hanno già sottoposto i medesimi fatti alla cognizione del Procuratore federale nell’aprile scorso. Ad oggi, ancora pendenti i termini di rito, non è dato sapere se e quali saranno le determinazioni che il Procuratore federale intenderà adottare, ovvero archiviare in caso di ritenuta infondatezza della notizia di illecito o procedere con il deferimento”.

“L’accertamento di violazioni disciplinari, anche per “accadimenti verificatisi durante le gare sportive” ma sui quali il Giudice sportivo non abbia potuto pronunciarsi, perché non adito dal soggetto interessato nei termini di cui all’art. 67, commi 1 e 2, CGS, ovvero perché, a titolo esemplificativo, non investito dei fatti di cui all’art. 61 CGS nei termini ivi previsti, può conseguire solo all’esito di rituale deferimento proposto dal Procuratore federale, cui l’art. 118 CGS riserva in via esclusiva l’azione disciplinare”. 

FigcIl logo del Tribunale Federale Nazionale

“Tuttavia anche a volere ritenere che le parti abbiano inteso sottoporre alla cognizione di questo tribunale una situazione giuridicamente protetta (art. 30 CGS CONI), manca la prova che il ricorso sia stato proposto entro i trenta giorni dalla conoscenza del fatto. Alla stessa conclusione si perverrebbe qualora si volesse superare il dato formale e ritenere che con il ricorso si siano voluti impugnare gli atti di iscrizione, i tesseramenti e finanche la stessa affiliazione dell’attuale compagine messinese, circostanza categoricamente esclusa dalla ricorrente e dalle contro-interessate”.

Ed invero, l’annullamento di “delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale contrarie alla legge, allo Statuto del CONI, ai principi fondamentali del CONI, allo Statuto e alle altre norme della Federazioni” (art. 84, comma 1, lett. b), va richiesto con ricorso da depositare “presso la segreteria della Sezione disciplinare e trasmesso ai soggetti nei cui confronti è proposto, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell’atto o, in caso di mancata pubblicazione, dall’avvenuta conoscenza dello stesso. La eventuale pubblicazione della deliberazione sul sito internet della Federazione implica, in ogni caso, piena conoscenza dell’atto” (art. 86, comma 3, CGS).

Davis e PagnielloPagniello e Davis a Roma in Figc (foto Francesco Straface)

“Al momento della proposizione del ricorso e dell’intervento della Ssd Città di Acireale 1946 A Rl e della Asd Sancataldese Calcio 1945 era sicuramente ampiamente decorso, per la ricorrente e le intervenute in adesione, il termine di trenta giorni per impugnare l’iscrizione al campionato e i tesseramenti eseguiti in pendenza di inibizione, per non dire del termine per la proposizione del ricorso (art. 67 CGS), questa volta dinanzi al competente Giudice sportivo, avverso l’omologazione delle gare disputate dalla ricorrente e dalle controinteressate con l’ACR Messina Srl o l’ACR Messina 1900 SSD a RL”.

“A tutto voler concedere, pertanto, manca agli atti finanche la prova del momento in cui le ridette società avrebbero avuto conoscenza di eventuali atti e/o delibere non pubblicate, essendosi genericamente limitate, la Reggina, a sostenere che la nullità sarebbe “emersa solo poche settimane fa dai mezzi di stampa” (memoria ex art. 87 CGS – punto 27 – pag. 12).

FigcIl logo della Figc (foto Tiziana Fabi Getty Images)

E, in replica all’eccezione formulata dalla società Enna, che “i termini per impugnare non sarebbero comunque certamente spirati” (memoria ex art. 87 CGS – punto 62.a – pag. 19) e, le società Acireale e Sancataldese, a fare riferimento a “non meglio precisate notizie di stampa che le avrebbero indotte a presentare in data 15.4.2026 un ricorso alla Procura”. La natura assorbente dei rilievi che precedono rende pleonastico l’esame di ogni altra questione riferita alla legittimazione attiva e passiva delle parti coinvolte, oltre che superflua la trasmissione del fascicolo alla Procura federale, già attinta, per i medesimi fatti, dagli esposti del 15 (Acireale e Sancataldese) e del 20.4.2026 (Reggina)”.

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