Nessuna sanzione per il Catania nonostante l’utilizzo di materiale pirotecnico da parte dei propri sostenitori durante la gara col Savoia, valida per il secondo turno eliminatorio di Coppa Italia Serie C Regionale Trenitalia. È quanto emerge dal provvedimento del Giudice Sportivo, Dott. Stefano Palazzi, che ha accertato la condotta dei tifosi rossazzurri ma, allo stesso tempo, ha riconosciuto al club tre circostanze previste dall’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.
I sostenitori del Catania, secondo quanto riportato nel provvedimento, hanno «introdotto nell’impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere», in violazione degli articoli 25 e 26 del C.G.S. La condotta, dunque, è stata rilevata e formalmente contestata. Ma la società non è stata chiamata a pagare un’ammenda né ha ricevuto altre sanzioni.
Il peso dell’articolo 29
A fare la differenza è stato l’articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva, relativo alle esimenti e alle attenuanti per i comportamenti dei sostenitori. Il Giudice Sportivo ha infatti evidenziato che, nei confronti del Catania, «ricorrono le circostanze di cui all’art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.». Sono tre delle condizioni previste dalla norma e, soprattutto, sono sufficienti per far scattare l’esimente prevista dal Codice.
La lettera a) riguarda l’adozione e l’efficace attuazione, da parte della società, prima del fatto, di modelli organizzativi e gestionali idonei a prevenire comportamenti di questo tipo, con l’impiego di risorse adeguate.
La lettera b) prende invece in considerazione la concreta collaborazione della società con le Forze dell’ordine e le altre Autorità competenti nell’adozione delle misure di prevenzione e vigilanza.
La lettera d) riguarda infine l’intervento della società al momento del fatto: il club deve aver agito immediatamente per far cessare il comportamento illecito.
Sono dunque tre elementi diversi, ma che nel caso del Catania hanno portato alla medesima conseguenza: l’esclusione della responsabilità sanzionatoria della società per il comportamento dei propri sostenitori.
La presenza congiunta delle tre circostanze previste dall’articolo 29 consente quindi alla società di non essere sanzionata. Anche la circostanza che il materiale pirotecnico sia stato utilizzato esclusivamente nel settore occupato dai sostenitori rossazzurri rappresenta un elemento contenuto nella ricostruzione del Giudice Sportivo. Non viene quindi indicato, nel passaggio relativo alla condotta, un lancio del materiale verso il terreno di gioco o altri settori.
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