Cronaca Caltanissetta 3 min

Niscemi: petizione dei cittadini contro vincoli e nodi previsti nell’ordinanza

7 Settembre 2026

Una petizione popolare e un’istanza di riforma in autotutela dell’ordinanza numero 1205 del 4 agosto, contenente misure contributive volte a gestire l’emergenza frana relativamente agli immobili danneggiati in «zona nera» (ossia entro i cinquanta metri dalla linea di frana), in «zona rossa» (oltre i cinquanta metri) e nelle aree vicine dell’abitato. Con la riserva, inoltre, di impugnarla con la presentazione di un ricorso al Tar. È l’iniziativa avviata da un gruppo di cittadini e liberi professionisti rappresentato da Carlo Di Martino, Vincenzo Arca e Giuseppe Spinello Benintende (nella foto), assistito dagli avvocati Antonio Maria Millesoli e Chiara Quaranta. L’ordinanza era stata emanata circa un mese fa dal capo della Protezione Civile, Fabio Ciciliano, d’intesa con il governo Meloni. I promotori della petizione e dell’istanza in autotutela – proprietari di immobili ricadenti nell’area di frana perimetrata o nelle fasce di rispetto attigue, destinati a demolizione o soggetti a vincoli di inedificabilità – chiedono che la disciplina commissariale chiarisca e tuteli espressamente la posizione dei proprietari di immobili che, pur non ricadendo direttamente nell’area di frana primaria («zona rossa») e non essendo destinati a demolizione immediata, risultano ubicati nelle fasce di rispetto, in aree ad alto rischio residuale o contigue. Tali immobili, secondo i proponenti, subiscono un azzeramento del valore venale e un’inutilizzabilità di fatto dovuta ai vincoli urbanistici e di sicurezza intervenuti. I ricorrenti contestano del provvedimento l’imposizione del requisito – formalmente neutro – della ricostruzione in proprio entro i termini rigidi di 90 giorni per l’inizio e 24 mesi per l’ultimazione dei lavori (art. 10 dell’Ordinanza), poiché si risolve in una palese discriminazione indiretta ai danni di tutti i proprietari coinvolti e, in particolare, degli ultrasettantenni, delle persone con disabilità o affette da gravi patologie e/o invalidità. Avviare personalmente un cantiere edilizio costituisce infatti per loro una prestazione oggettivamente inesigibile, che viola l’articolo 2 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Sempre secondo i firmatari dell’istanza, l’interesse pubblico al contrasto dello spopolamento non può trasformarsi nell’obbligo penoso di permanenza coatta per chi necessita di assistenza familiare fuori dal Comune di Niscemi – avendo ad esempio i figli residenti altrove – o per chi ha bisogno di cure sanitarie garantite unicamente al di fuori del territorio comunale. I ricorrenti sottolineano che la disciplina commissariale non può escludere arbitrariamente dal contributo di ricostruzione, delocalizzazione o indennizzo gli immobili censiti come collabenti, in stato di degrado o abusivi. Tali immobili devono accedere alle provvidenze pubbliche in misura pari al valore della volumetria e dell’area di sedime, o parametrata ai costi reali di riacquisto e ricostruzione. I firmatari, altresì, ritengono che la concentrazione di centinaia di cantieri simultanei nel solo territorio di Niscemi genererà una domanda patologica di manodopera, tecnici e materiali, che comporterà un innalzamento dei costi reali e una frequente impossibilità di rispettare i termini di 24 mesi. Ragione per la quale occorrerebbe consentire la delocalizzazione o il ristoro fuori area, così da alleggerire la pressione inflattiva sul mercato locale, a diretto beneficio di chi intende rimanere e ricostruire in loco. Occorre inoltre prevedere corsie preferenziali per la definizione celere di tali procedimenti, consentendo l’accesso ai contributi di ricostruzione o delocalizzazione previa eventuale compensazione degli oneri di sanatoria dovuti o scomputo della parte non sanabile. La determinazione del ristoro per chi si allontana dal territorio al solo valore di mercato Omi (articolo 11 dell’ordinanza), stimabile in circa 650 euro al metro quadro, penalizza secondo i ricorrenti la situazione più debole rispetto a chi ricostruisce in loco col beneficio del contributo del costo tecnico di ricostruzione di 1.573 euro al metro quadro.

«Relegare al mero valore Omi – afferma il dottor Spinello Benintende – i cittadini che non possono, per documentate ragioni soggettive o oggettive, ricostruire in loco determina un’ingiustificata disparità di trattamento secondo l’articolo 3 della Costituzione».

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