Il Giudice Sportivo ha accolto il ricorso presentato dall’Athletic Gioiosa, infliggendo la sconfitta per 0-3 a tavolino al Messana Riviera per la gara del primo turno del campionato di Eccellenza che, giocata al “Celeste” lo scorso 13 settembre, era terminata 0-0. Oggetto del contendere la posizione del calciatore Bonasera, che non aveva scontato una precedente squalifica. Grazie a questi due punti in più l’Athletic Gioiosa balza da solo in vetta al girone B. Di seguito il provvedimento completo.
Il saluto tra i capitani di Messana Riviera e Athletic Gioiosa (foto Omar Menolascina)
“Con ricorso ritualmente proposto la Società A.S.D. Athletic Gioiosa segnalava la posizione irregolare del calciatore BONASERA GIOSUE (25.10.2007) impiegato dalla società MESSANA RIVIERA sebbene non avesse titolo per partecipare in quanto risultante colpito da squalifica per una gara comminata durante la stagione sportiva 2025/2026 nel campionato di JUNIORES U19. Chiedeva, in conseguenza, l’assegnazione della perdita della gara alla Società consorella; successivamente la stessa società ribadiva le conclusioni con rituale memoria pervenuta a questo Giudice. Nessuna controdeduzione, invece, è pervenuta dalla società Messana Riviera. Esaminati gli atti ufficiali ed esperiti gli opportuni accertamenti
SI OSSERVA CHE
– il calciatore Bonasera Giosue, nella stagione sportiva 2025/2026, militava nella formazione Juniores dell’USD Messana 1966 (oggi Messana Riviera A.S.D.) ed è stato espulso in data 30 aprile 2026 nella gara Messana 1996 – 90011 Bagheria, valevole per le finali regionali del Campionato Juniores;
– a seguito di tale espulsione, con Comunicato Ufficiale n. 556 del 4 maggio 2026, questo Giudice Sportivo Territoriale infliggeva allo stesso la squalifica per una giornata effettiva di gara;
– trattandosi dell’ultima gara disputata dalla formazione Juniores nella stagione sportiva 2025/2026, la sanzione non poteva essere materialmente espiata nella medesima stagione e rimaneva, pertanto, da scontare nella stagione sportiva successiva;
– nella corrente stagione 2026/2027 il calciatore Giosuè Bonasera, classe 2007, non appartiene più alla categoria anagrafica Juniores Under 19, in quanto il Comunicato Ufficiale n. 1 del 3 luglio 2026 del Comitato Regionale Sicilia stabilisce che al Campionato Under 19 partecipano i calciatori nati dal 1 gennaio 2008, consentendo soltanto, in via derogatoria, l’impiego di un massimo di tre calciatori “fuori quota” nati dal 1 gennaio 2007; Dunque, tale squalifica, non scontata nel corso della precedente stagione, andava scontata nella gara di cui al presente ricorso ed alla quale, pertanto, il predetto non aveva titolo per parteciparvi;
RILEVATO IN DIRITTO
La fattispecie è disciplinata in modo inequivocabile dall’art. 21 del Codice di Giustizia Sportiva (C.G.S.). Il comma 6 stabilisce la regola generale per cui le squalifiche non scontate nella stagione in cui sono state irrogate devono essere espiate nella stagione successiva.
Inoltre, il successivo comma 7 dell’art. 21 C.G.S. prevede espressamente che qualora il calciatore abbia cambiato società o categoria di appartenenza (nel caso di passaggi da attività giovanile, Primavera o Juniores), la squalifica deve essere scontata nelle gare ufficiali della prima squadra della nuova società o della nuova categoria di appartenenza.
Nel caso di specie, è incontestabilmente intervenuto un mutamento della categoria di appartenenza.
Infatti, mentre nella stagione sportiva 2025/2026 il calciatore Bonasera, classe 2007, rientrava anagraficamente nella categoria Juniores, nella stagione 2026/2027 il C.U. n. 1 del C.R. Sicilia individua nei calciatori nati dal 1 gennaio 2008 gli appartenenti alla categoria Under 19 e ammette i classe 2007 soltanto nella distinta qualità di “fuori quota”; Consolidato orientamento della giurisprudenza federale afferma che la deroga della L.N.D., che consente ad un calciatore non più in età di partecipare al campionato riservato alla categoria Juniores, non è attributiva di uno “status”, cioè dello status di “fuori quota”, con la conseguenza che il calciatore non può più considerarsi idoneo a pieno titolo per il campionato cui è autorizzato a partecipare (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport);
Pertanto, in applicazione del principio cardine dell’effettività e afflittività della sanzione, il calciatore, il sig. Giosuè Bonasera, dovendo ancora scontare la giornata di squalifica residua dalla stagione precedente, avrebbe dovuto espiarla in occasione della prima gara di Campionato disputata dalla prima squadra nella stagione sportiva 2026/2027, coincidente proprio con la gara Messana Riviera A.S.D. – A.S.D. Athletic Gioiosa del 13 settembre 2026. Ne consegue che il predetto calciatore non aveva titolo per prendere parte alla gara in oggetto e che la sua partecipazione alla stessa è avvenuta in posizione irregolare;
PQM
Visto l’art. 10.6 del CGS, si delibera: di accogliere il reclamo proposto dalla società ASD Athletic Gioiosa e per l’effetto non addebitare il contributo di accesso alla giustizia sportiva di cui all’art 48.2 del CGS; di infliggere alla società Messana Riviera la punizione ai sensi e per gli effetti dell’art. 10, commi 1 e 6, lett. a), C.G.S., la sanzione sportiva della perdita della gara; di infliggere al calciatore Bonasera Giosue, della società Messana Riviera, una ulteriore giornata di squalifica; di infliggere al dirigente accompagnare della società Messana Riviera, sig. Bagnato Giuseppe, la sanzione dell’inibizione sino a tutto il 05.10.2026.
Tra i calciatori, dopo le sfide della seconda giornata, squalificato per due turni Maccarrone della Jonica, un turno di stop a Franzino (Jonica) e Pratdessus (Palazzolo). Per il Messina sale a quota due ammonizioni Palumbo, primo “giallo” per Sarao e Blondett.
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